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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza n. 2865 del 7 febbraio 2008 ha chiarito i limiti dell'uso del bene comune "tetto". Infatti non rientra, in linea di principio, nel concetto di legittimo uso del tetto ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile, la sopraelevazione, espressione di un diritto riconosciuto al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare o a colui al quale è stato riservato, di eseguire piani o nuove fabbriche o trasformare locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, sia pure in presenza di determinate condizioni. Infatti la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio ed occupa la colonna d'aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella che si verifica quando un condomino trasformi il tetto dell'edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva. Ulteriore precisazione arriva dall'articolo 1127 del Codice civile, il quale recita che la sopraelevazione non deve pregiudicare né l'aspetto architettonico dell'edificio né deve diminuire notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
30-05-2008